La validità
del Contratto in Internet: dalla carta ai click
a cura dell'Avv. Alessandro Romerio pubblicato il 25/01/2004
Alla radice delle relazioni commerciali
E’ notizia di questi giorni che l’anno
2003 ha registrato un incremento delle transazioni commerciali
via internet di quasi il 70 % rispetto all’anno precedente.
Ciò nonostante resta innegabile che molta diffidenza
aleggia ancora intorno al fenomeno dell’e-commerce:
le ragioni sono diverse e vanno dalla apprensione che destano
i più diffusi sistemi di pagamento telematici alle
incertezze, tuttora radicate, circa la “validità”
del contratto stipulato on-line.
Trattando di quest’ultimo specifico aspetto, è
comprensibile come, da una parte l’assenza di un documento
cartaceo (elemento tipico delle transazioni tradizionali)
e dall’altra la distanza fra le parti del contratto,
partecipino fortemente ad ingenerare scetticismo sulla certezza
della transazione informatica la quale parrebbe priva delle
consuete garanzie giuridiche.
In realtà, tali preoccupazioni appaiono solo parzialmente
fondate nel senso che meglio si specificherà in seguito:
di certo, comunque, un ruolo non trascurabile è svolto
dalla scarsa conoscenza e dimestichezza con figure e concetti
nuovi quali, per esempio, il documento informatico e la firma
digitale, invece da tempo recepiti e disciplinati in ambito
sia nazionale che internazionale.
La legge italiana, il contratto e la firma digitale
L’ordinamento giuridico italiano, in particolare, ha
conosciuto una evoluzione normativa relativamente rapida e
progressiva che sin dal 1985, con la legge di ratifica della
Convenzione di Vienna, ha provveduto a riconoscere rilevanza
giuridica al c.d. documento informatico.
Con la L. n. 59/1997 (Legge Bassanini 1), in particolare,
questo processo evolutivo ha conosciuto un notevole incremento
stabilendo che “Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici
o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge” (art. 15, comma 2).
Oggi la materia è disciplinata in larga parte dal DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
le cui statuizioni contenute nel Capo II in tema di documento
informatico e firma digitale sono applicabili anche ai rapporti
tra privati per espressa previsione dell’art. 2.
In particolare, ai fini che qui interessano, tale decreto
fissa alcuni importantissimi principi.
Definito preliminarmente il documento informatico come la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti, l’art. 8 del predetto Testo Unico ribadisce
anzitutto che esso “…da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizione del presente testo unico”.
Il successivo art. 10, inoltre, statuisce che:
1. al documento informatico si applica la medesima disciplina
contenuta nell’art. 2712 del Codice civile, riconoscendogli
dunque, in un’eventuale fase processuale, l’efficacia
di piena prova dei fatti che rappresenta al pari di una qualsiasi
riproduzione meccanica, se colui contro il quale tali rappresentazioni
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti
medesimi.
2. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della forma scritta.
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto
con firma digitale (tipo particolare di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia) o con un altro tipo di firma elettronica avanzata,
e la firma è basata su di un certificato qualificato
ed è generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso,
della “paternità” delle dichiarazioni di
chi l’ha sottoscritto.
Quanto poi ai contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica, che con il documento informatico stanno
in rapporto di genere a specie, l’art. 11 del medesimo
testo Unico stabilisce che sono anch’essi validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge qualora sottoscritti mediante
la firma elettronica qualificata, vale a dire attraverso una
firma elettronica che, basata su un certificato qualificato
e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma, garantisca la connessione univoca al firmatario e la
sua altrettanto univoca identificazione.
In prima analisi, dunque, si può concludere affermando
che il contratto stipulato on-line tramite firma digitale
conosce oggi una disciplina abbastanza dettagliata offrendo
quindi sufficienti garanzie agli operatori della rete, sia
su un piano sostanziale che processuale.
Un click al posto della firma?
Considerazioni in parte diverse merita invece l’altra
e forse più diffusa forma di contrattazione telematica,
vale a dire il cosiddetto contratto “point and click”
nei confronti del quale, come anticipato, non tutte le incertezze
paiono fugate e soprattutto infondate.
Trattasi di quei contratti nei quali la manifestazione di
volontà delle parti non è certificata da alcuna
firma elettronica e quindi non si trasmette tramite posta
elettronica ma viene semplicemente desunta da quel comportamento
significativo e concludente che è rappresentato appunto
dal click sul tasto negoziale virtuale all’interno del
sito di e-commerce.
A tal riguardo giova precisare che l’art. 15 della Legge
Bassanini 1 sopra citata riconosce validità e rilevanza
giuridica a tutti i documenti informatici formati e/o trasmessi
telematicamente senza distinzioni di sorta.
Ciò nondimeno appare indiscutibile che l’assenza
di una specifica normativa a riguardo, riservata invece ai
soli contratti stipulati tramite firma digitale, ponga le
parti contraenti in un ambito di maggiore incertezza soprattutto
circa la provenienza della manifestazione di volontà
negoziale.
Invero la comunicazione via internet di dati anagrafici e
di un numero di carta di credito (spesso richiesti durante
la conclusione di un contratto point and click) non costituisce
affatto una garanzia che il soggetto contraente sia in realtà
proprio chi dichiara di essere e se ciò non costituisce
problema durante la fase di normale esecuzione del contratto,
come è facile immaginare ben più complesso potrebbe
apparire lo scenario nell’ipotesi in cui il contratto
versasse in una qualsiasi fase patologica come quella dell’inadempimento
o della opposta invalidità dello stesso.