E-mail
e pubblicità: divieto di spamming
a cura dell'Avv.
Alessandro Romerio
A seguito delle numerosissime segnalazioni
ricevute, il Garante per la protezione dei dati personali
é recentemente tornato sul tema dello spamming, vale
a dire dell'invio non autorizzato di e-mail pubblicitarie,
questa volta tramite un provvedimento generale datato 29 maggio
2003, in occasione del quale ha avuto modo di definire alcuni
importanti principi vigenti in materia
Il principio del consenso preventivo
Anzitutto ha osservato il Garante che gli indirizzi di
posta elettronica costituiscono informazioni contenenti dati
di carattere personale e pertanto vanno trattati nel rispetto
della ben nota Legge 31.12.1996 n. 675.
Il loro utilizzo per scopi pubblicitari e promozionali é
dunque consentito solamente previo consenso libero, specifico
ed informato dell' interessato, anche quando la formazione
e l'utilizzo degli indirizzi stessi siano eseguiti con le
seguenti specifiche modalità:
- automaticamente senza intervento di operatore;
- senza previa verifica circa l'identitià del destinatario
del messaggio;
- senza registrazione dell'indirizzo di posta elettronica
successivo all'invio della e-mail. Tale principio del consenso
preventivo, peraltro ribadito nell'ambito del D.gs. n. 171/1998,
é stato recentemente esteso a tutta l'Unione Europea
dalla Direttiva n. 2002/58/CE e costituisce dunque un primo
argine all' impiego indiscriminato della posta elettronica
per scopi promozionali ed alle ingiustificate lesioni che
ne conseguono derivanti, per esempio, dalle prolungate connessioni
per la ricezione di messaggi oltre che dagli oneri relativi
all'adozione di sistemi anti-virus o di cancellazione rapida
di materiale inadatto a minori.
Ogni tentativo di elusione della citata disciplina, dunque,
va inteso come illecito, compreso l'invio di e-mail anonime
ovvero contenenti il riconoscimento di un semplice diritto
di non ricevere più messaggi dello stesso tenore.
Né può essere invocato l'art. 12, comma 1, lett.
c, della Legge n. 675/1996 circa l'esclusione del consenso
in tutti quei casi in cui gli indirizzi di posta elettronica
siano più o meno facilmente reperibili in rete o altrove.
Sul punto il Garante per la privacy ha escluso in modo tassativo
che la reperibilità degli indirizzi possa essere intesa
come libera utilizzabilità degli stessi per scopi pubblicitari,
distinguendo in maniera netta, quindi, le ipotesi di "pubblicità"
dei dati personali in senso stretto intesa, cui il citato
art. 12, comma 1, lett. c, si riferisce, dagli altri casi
di mera conoscibilità degli stessi riferibile unicamente
a circostanze di fatto.
Diritto di revoca del consenso e di accesso ai propri dati
Al contrario é stato ulteriormente chiarito che chi
detiene indirizzi di posta elettronica deve sempre assicurare
agli interessati il diritto di revocare il consenso precedentemente
espresso, di richiedere e conoscere la fonte degli stessi
e di ottenerne eventualmente la cancellazione, così
come chi acquista e detiene banche dati di indirizzi e-mail
ha il dovere di accertare che ciascuno degli interessati abbia
effettivamente e validamente espresso il proprio consenso.
Sanzioni e tutele
Le sanzioni per i trasgressori sono, a seconda dei casi, amministrative
di tipo pecuniario (cfr. artt. 34 e 39 Legge n. 675/1996 e
12 D.Lgs. n. 185/1999), o addirittura penali, con la reclusione
fino ad un massimo di tre anni, quando la violazione sia stata
commessa al fine di trarne per sé o altri profitti
o di recare ad altri un danno (art. 35, Legge n. 675/1996).
Per agevolare la tutela degli utenti il Garante ha da tempo
messo a disposizione sul proprio sito internet un modello
di istanza per richiedere, nei confronti di chiunque ne fosse
in possesso, l'accesso ai propri dati personali ed in generale
per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Legge. Diversamente
é comunque sempre possibile ottenere tutela delle proprie
ragioni ricorrendo allo stesso Garante ovvero all'Autorità
Giudiziaria.
Infine per l'ipotesi in cui l'e-mail indesiderata sia di provenienza
estera, il provvedimento in esame fornisce utili indicazioni
circa i rimedi comunque esperibili nonostante l'inapplicabilità
al caso specifico della normativa italiana sulla protezione
dei dati personali.
Il provvedimento integrale
è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it